Quotidiano Giuridico
Gratuito patrocinio: la pdl a favore degli avvocati delle parti vittoriose in giudizio
20/04/2026 - Presentata alla Camera una proposta di legge (n. 2730) di modifica dell’art. 133 del Testo unico sulle spese di giustizia per consentire all’avvocato della...
I manufatti non precari che creano volumetria richiedono il permesso di costruire
20/04/2026 - Le opere che comportano aumento di volume sono ''nuove costruzioni'' (Consiglio di Stato, sentenza n. 2176/2026)
È ammissibile il disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non depositata in giudizio?
20/04/2026 -
La Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 13/3/2026, n. 737, riafferma il principio dell’ammissibilità del disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non ancora depositata in giudizio specificando le condizioni acché esso sia valido e idoneo a impedire il riconoscimento tacito.
IPSOA Quotidiano
Gruppo IVA o liquidazione IVA di gruppo? Differenze, vincoli e convenienza
20/04/2026 - Il Gruppo IVA e la liquidazione IVA di gruppo sono istituti che, pur molto diversi tra loro, sono finalizzati a ottenere una maggiore razionalizzazione finanziaria nell’applicazione dell’IVA. In caso di operazioni infragruppo, quando una delle entità subisce limitazioni alla detrazione, il Gruppo IVA consente anche un risparmio economico. Come valutare quale soluzione adottare? Il Gruppo IVA e la liquidazione IVA di gruppo sono istituti che, pur molto diversi tra loro, sono finalizzati a ottenere una maggiore razionalizzazione finanziaria nell’applicazione dell’IVA. In caso di operazioni infragruppo, quando una delle entità subisce limitazioni alla detrazione, il Gruppo IVA consente anche un risparmio economico. Come valutare quale soluzione adottare?
Per l'omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo serve il nesso causale?
20/04/2026 - In attuazione della <a target="_blank" title="legge delega fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/23/riforma-fiscale-punti-chiave-legge-delega">legge delega fiscale</a>, il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a> ha introdotto anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo il <a target="_blank" title="principio di omnicomprensività della base imponibile" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/10/reddito-lavoro-autonomo-insegna-omnicomprensivita">principio di omnicomprensività della base imponibile</a>, mutuandolo dalla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Se in dottrina si ritiene che anche per il reddito di lavoro autonomo debba potersi rinvenire un raccordo sinallagmatico con la prestazione professionale, questa distinzione non sembra in linea con l’evoluzione legislativa, che evidenzia invece una progressiva svalutazione del collegamento causale. In attuazione della legge delega fiscale, il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo il principio di omnicomprensività della base imponibile, mutuandolo dalla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Se in dottrina si ritiene che anche per il reddito di lavoro autonomo debba potersi rinvenire un raccordo sinallagmatico con la prestazione professionale, questa distinzione non sembra in linea con l’evoluzione legislativa, che evidenzia invece una progressiva svalutazione del collegamento causale.
Retro-imputazione della detrazione IVA: la Corte UE riesamina la sentenza del Tribunale
20/04/2026 - La Corte di giustizia UE riesaminerà il principio espresso dal Tribunale europeo (<a target="_blank" title="sentenza T-689/24 all’11 febbraio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/12/detrazione-iva-consentita-fatture-ricevute">sentenza T-689/24 all’11 febbraio 2026</a>), secondo cui il diritto di detrazione dell’IVA può essere esercitato in relazione al periodo nel corso del quale le condizioni sostanziali sono soddisfatte anche se il soggetto passivo ha ricevuto la fattura successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione. Quali sono i motivi alla base della decisione? La Corte di giustizia UE riesaminerà il principio espresso dal Tribunale europeo (sentenza T-689/24 all’11 febbraio 2026), secondo cui il diritto di detrazione dell’IVA può essere esercitato in relazione al periodo nel corso del quale le condizioni sostanziali sono soddisfatte anche se il soggetto passivo ha ricevuto la fattura successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione. Quali sono i motivi alla base della decisione?
Congedo parentale fruito ad ore: cosa devono fare lavoratori e datori di lavoro
20/04/2026 - Il congedo parentale fruito ad ore consente di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla genitorialità. Il congedo, applicabile a tutti i lavoratori subordinati, permette una riduzione dell’orario di lavoro fino alla metà di quello stabilito per contratto, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL. Quali sono i termini di preavviso che il lavoratore deve osservare nei confronti del datore di lavoro in caso di fruizione del congedo parentale? Quali sono le modalità di esposizione delle ore di congedo in busta paga? Quali criteri devono essere utilizzati per il calcolo dei periodi di congedo fruiti? Il congedo parentale fruito ad ore consente di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla genitorialità. Il congedo, applicabile a tutti i lavoratori subordinati, permette una riduzione dell’orario di lavoro fino alla metà di quello stabilito per contratto, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL. Quali sono i termini di preavviso che il lavoratore deve osservare nei confronti del datore di lavoro in caso di fruizione del congedo parentale? Quali sono le modalità di esposizione delle ore di congedo in busta paga? Quali criteri devono essere utilizzati per il calcolo dei periodi di congedo fruiti?
CIGS per cessazione di attività: le regole operative per la stipula dell'accordo ministeriale
20/04/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 5 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001001555SOMM">circolare n. 5 del 2026</a> il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le regole procedurali per l’esame delle istanze di CIGS per cessazione di attività, alla luce della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>). Il documento di prassi chiarisce il ruolo dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, individuando due distinte ipotesi di accordo per la concessione del trattamento integrativo salariale in deroga. Quali sono? Con la circolare n. 5 del 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le regole procedurali per l’esame delle istanze di CIGS per cessazione di attività, alla luce della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Il documento di prassi chiarisce il ruolo dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, individuando due distinte ipotesi di accordo per la concessione del trattamento integrativo salariale in deroga. Quali sono?
Pensione lavori usuranti: domande entro il 1° maggio 2026
20/04/2026 - Entro il 1° maggio 2026 vanno presentate le domande per il riconoscimento del beneficio per la pensione anticipata dei lavori usuranti. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 1188 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001001682SOMM">messaggio n. 1188 del 2026</a>. Chi può fare richiesta? Quali sono i requisiti richiesti? Come si presenta la domanda? Entro il 1° maggio 2026 vanno presentate le domande per il riconoscimento del beneficio per la pensione anticipata dei lavori usuranti. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 1188 del 2026. Chi può fare richiesta? Quali sono i requisiti richiesti? Come si presenta la domanda?
Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026
16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.
IAS 28 e IFRS 18: l'EFRAG chiede allo IASB più chiarezza applicativa
16/04/2026 - L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci. L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo IAS 28 (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro IFRS 18. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci.
Utilizzo del fondo rischi e oneri con variazione in diminuzione dell'imponibile
16/04/2026 - La <a target="_blank" title="Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/fondi-rischi-oneri-non-dedotti-trattamento-fiscale-effetti-conferimento-azienda">Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC</a> illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione. La Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione.
Cosa conviene tra conto termico 3.0 e ecobonus per finanziare il solare termico
20/04/2026 - L’installazione di un impianto solare termico è incentivata sia dal Conto Termico 3.0 che dall'ecobonus. Il Conto termico 3.0, il cui portale è tornato operativo il 13 aprile 2026 limitatamente alle richieste in accesso diretto, prevede un contributo a fondo perduto erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Se l’impianto viene scelto tra quelli presenti all’interno del <a target="_blank" title="catalogo degli apparecchi prequalificati" href="https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/apparecchi-prequalificati">catalogo degli apparecchi prequalificati</a>, pubblicato dal GSE il 15 aprile 2026, la compilazione della domanda è più semplice, in quanto la verifica dei requisiti avviene in maniera automatica e non deve essere inviata la documentazione del produttore (o di ente terzo) relativa alla conformità del prodotto. L’ecobonus, invece, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. Poiché per la stessa spesa i due incentivi non sono cumulabili, come scegliere? L’installazione di un impianto solare termico è incentivata sia dal Conto Termico 3.0 che dall'ecobonus. Il Conto termico 3.0, il cui portale è tornato operativo il 13 aprile 2026 limitatamente alle richieste in accesso diretto, prevede un contributo a fondo perduto erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Se l’impianto viene scelto tra quelli presenti all’interno del catalogo degli apparecchi prequalificati, pubblicato dal GSE il 15 aprile 2026, la compilazione della domanda è più semplice, in quanto la verifica dei requisiti avviene in maniera automatica e non deve essere inviata la documentazione del produttore (o di ente terzo) relativa alla conformità del prodotto. L’ecobonus, invece, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. Poiché per la stessa spesa i due incentivi non sono cumulabili, come scegliere?
Super Sapiens Europe 2026: cosa finanzia il bando e chi può partecipare ai progetti deep tech
18/04/2026 - Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare? Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare?
Bando PRIN Hybrid 2026: dal 20 aprile 2026 al via la presentazione delle domande
17/04/2026 - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto direttoriale n. 2610 del 17 aprile 2026, che avvia il Bando PRIN Hybrid 2026 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale. L’iniziativa mira a rafforzare il sistema nazionale della ricerca e a promuovere l’interazione tra università, enti di ricerca e istituzioni AFAM, sostenendo progetti multidisciplinari che integrino competenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali e artistiche. Le linee tematiche riguardano tecnologie quantistiche, high performance computing, intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazione sanitaria. I progetti, di durata triennale, devono prevedere un finanziamento tra 1,2 e 1,7 milioni di euro e coinvolgere da quattro a sei unità di ricerca appartenenti a istituzioni diverse, con possibilità di includere una sub‑unità. La dotazione complessiva ammonta a 56,64 milioni di euro. Le domande, redatte in inglese, devono rispettare il format previsto e risultare complete ai fini dell’ammissibilità. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto direttoriale n. 2610 del 17 aprile 2026, che avvia il Bando PRIN Hybrid 2026 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale. L’iniziativa mira a rafforzare il sistema nazionale della ricerca e a promuovere l’interazione tra università, enti di ricerca e istituzioni AFAM, sostenendo progetti multidisciplinari che integrino competenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali e artistiche. Le linee tematiche riguardano tecnologie quantistiche, high performance computing, intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazione sanitaria. I progetti, di durata triennale, devono prevedere un finanziamento tra 1,2 e 1,7 milioni di euro e coinvolgere da quattro a sei unità di ricerca appartenenti a istituzioni diverse, con possibilità di includere una sub‑unità. La dotazione complessiva ammonta a 56,64 milioni di euro. Le domande, redatte in inglese, devono rispettare il format previsto e risultare complete ai fini dell’ammissibilità.
Decreto Bollette 2026: la conversone in legge in Gazzetta Ufficiale
20/04/2026 - La legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, introduce un rafforzamento significativo delle tutele per i consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni. Oltre al divieto di contatti telefonici non richiesti per proporre contratti di fornitura, la legge interviene anche sulla correttezza delle offerte, imponendo agli operatori di verificare l’adeguatezza delle proposte rispetto alle esigenze del cliente. Sul piano della trasparenza, ARERA dovrà definire criteri per la comunicazione dei margini di profitto dei venditori di energia, distinguendo per tipologia di cliente e offerta. Infine, il processo di cambio fornitore viene reso più sicuro: i dati raccolti possono essere usati solo per finalità tecniche e un tavolo tecnico definirà procedure più neutrali e trasparenti. La legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, introduce un rafforzamento significativo delle tutele per i consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni. Oltre al divieto di contatti telefonici non richiesti per proporre contratti di fornitura, la legge interviene anche sulla correttezza delle offerte, imponendo agli operatori di verificare l’adeguatezza delle proposte rispetto alle esigenze del cliente. Sul piano della trasparenza, ARERA dovrà definire criteri per la comunicazione dei margini di profitto dei venditori di energia, distinguendo per tipologia di cliente e offerta. Infine, il processo di cambio fornitore viene reso più sicuro: i dati raccolti possono essere usati solo per finalità tecniche e un tavolo tecnico definirà procedure più neutrali e trasparenti.
Quali sono le regole per le assemblee delle PMI quotate dopo la riforma 2026 del TUF
20/04/2026 - La riforma del Testo Unico della Finanza, attuata in via definitiva con il <a target="_blank" title="D.Lgs. 47/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica">D.Lgs. 47/2026</a>, prevede nuove regole per modernizzare lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. La riforma punta su procedure agili per le assemblee non in presenza, sulle semplificazioni organizzative e sulle assemblee "dematerializzate". Nel complesso, le nuove disposizioni puntano ad accrescere l’efficiente svolgimento delle assemblee, a favorire una partecipazione più ampia e consapevole degli azionisti e a rendere il mercato italiano maggiormente competitivo e attrattivo anche per gli investitori istituzionali. Cosa cambia per le imprese? La riforma del Testo Unico della Finanza, attuata in via definitiva con il D.Lgs. 47/2026, prevede nuove regole per modernizzare lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. La riforma punta su procedure agili per le assemblee non in presenza, sulle semplificazioni organizzative e sulle assemblee "dematerializzate". Nel complesso, le nuove disposizioni puntano ad accrescere l’efficiente svolgimento delle assemblee, a favorire una partecipazione più ampia e consapevole degli azionisti e a rendere il mercato italiano maggiormente competitivo e attrattivo anche per gli investitori istituzionali. Cosa cambia per le imprese?
Adeguati assetti d'impresa: qual è il contributo dei manager delle funzioni operative
20/04/2026 - L’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2086" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00002096">art. 2086</a>, c. 2, c.c, che prevede l’implementazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire la crisi d’impresa, non può essere letto come una clausola che impone la mera predisposizione di presìdi, quanto piuttosto come una regola di governo che comporti un coinvolgimento reale di tutte le funzioni aziendali. In questo quadro rientrano anche le funzioni che sovraintendono alla configurazione operativa dell'impresa, alle risorse umane, alla sicurezza dell'integrità fisica dell'organizzazione, alla riservatezza del patrimonio informativo e alla continuità dei processi nelle situazioni di crisi, all'architettura tecnologica. Qual è dunque il ruolo che svolgono i relativi manager? L’art. 2086, c. 2, c.c, che prevede l’implementazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire la crisi d’impresa, non può essere letto come una clausola che impone la mera predisposizione di presìdi, quanto piuttosto come una regola di governo che comporti un coinvolgimento reale di tutte le funzioni aziendali. In questo quadro rientrano anche le funzioni che sovraintendono alla configurazione operativa dell'impresa, alle risorse umane, alla sicurezza dell'integrità fisica dell'organizzazione, alla riservatezza del patrimonio informativo e alla continuità dei processi nelle situazioni di crisi, all'architettura tecnologica. Qual è dunque il ruolo che svolgono i relativi manager?
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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